E’ stato approvato con data 16 settembre il decreto di attuazione relativo al contributo a fondo perduto per le spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione sostenute nel periodo emergenziale previsto dal Decreto Sostegni bis.
Beneficiarie del contributo sono le Associazioni Sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni, affiliate ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva che non abbiano cessato la propria attività alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., e le Società Sportive professionistiche che nel corso del 2020 non abbiano superato un valore della produzione pari ad euro 100 milioni.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel periodo dal 24 ottobre 2020 al 31 agosto 2021
relativamente a (il 70% del contributo dovrà riguardare le spese di cui alle lettere a),b),c) e g) ):
- a) Somministrazione di Tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che
presentano domanda di accesso;
- b) La sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la
domanda di accesso al contributo;
- c) L’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti, e di dispositivi di protezione individuale,
quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) La somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-COV-2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- g) I costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- h) Gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’art 2;
Le domanda dovrà essere presentata telematicamente con le modalità che verranno pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport, allegando alla domanda la documentazione attestante le spese sostenute e le relative quietanze di pagamento.