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ASSISTENZA PER LE ASSOCIAZIONI

Category: ASSISTENZA PER LE ASSOCIAZIONI

RIFORMA DELLO SPORT AGGIORNATA CON IL DECRETO CORRETTIVO BIS

Lunedi 04/09/2023, dopo una lunghissima attesa, finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 120/2023, ovvero il correttivo che va ad integrare e modificare alcuni punti dei decreti legislativi nn. 36,37,38,39,40 che avevano attuato la Riforma dello Sport. Con questa legge si chiude un cerchio, almeno per ora, e si mettono dei punti certi su come le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche dovranno andare ad operare d’ora in avanti. Cercherò di sintetizzare di seguito le principali novità: 

Destinazione d’uso della Sede: Sulla scia di quanto già previsto per il Terzo Settore, viene stabilito che le sedi istituzionali delle associazioni e delle Società sportive dilettantistiche in cui vengono svolte le attività statutarie (escluse quelle di tipologia produttiva) sono compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche d’uso.  Tale modifica consentirà ai sodalizi di non dover chiedere la variazione di destinazione d’uso dei locali, con i relativi costi, potendo svolgere esclusivamente le attività sportive all’interno della propria sede.

Adeguamento degli Statuti: Entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere adeguati gli statuti per renderli conformi ai requisiti civilistici introdotti dagli art. 7 e 9  del Decreto 36, ovvero dovranno prevedere nell’oggetto sociale “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” ed eventualmente anche “l’esercizio di attività strumentali e secondarie”.  Si rimanda ad un successivo decreto i criteri e i limiti quantitativi per l’esercizio delle attività secondarie: al momento è stato solo previsto che il mancato rispetto di detti limiti per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che per quanto concerne i proventi derivanti da sponsorizzazioni e promo pubblicitari, questi sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che dovranno essere definiti dal decreto.

Viene altresì prevista l’esenzione dall’imposta di registro laddove l’ente sportivo disponga la revisione dello statuto entro il termine previsto dalla legge (31/12/2023), al solo fine di adeguarlo ai nuovi requisiti: si ritiene pertanto che nel caso in cui il sodalizio vada a presentare uno statuto che oltre alle modifiche di legge vada a modificare o integrare altre parti dello stesso, l’imposta di registro sia dovuta. La mancata conformità degli statuti entro il termine del 31 dicembre 2023 comporterà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal RAS.

Abolizione del modello EAS: Viene finalmente eliminato l’obbligo di trasmissione del modello EAS per le ASD e le SSD iscritte al RAS.

Personalità giuridica per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: Viene semplificata la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica da parte delle Asd, dando la possibilità di ottenerla tramite Notaio e comunicazione al Ras, con un patrimonio minimo fissato in € 10.000,00 che può essere costituito da denaro o da beni diversi (quantificati con perizia giurata di un revisore). Il Notaio, verificata la consistenza del patrimonio, provvederà all’iscrizione dal RAS previa comunicazione alla Federazione, Ente o Discipline Sportive Associate di appartenenza.

Definizione di Lavoratore Sportivo:  E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara a  colui che eserciti una mansione prevista nei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento: questo elenco dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport e dovrà essere approvato dall’autorità di governo delegata in materia di sport, sentito il parere del Ministero del Lavoro e aggiornato ogni anno entro il 31 dicembre. 

Per essere considerato lavoratore sportivo devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Prestare la propria attività dietro compenso;
  • Prestare la propria attività in favore di una o più ASD, SSD, FSN, DSA, EPS, verso il CONI, il CIP e verso la Società Sport e Salute spa.

Non può invece essere considerato lavoratore sportivo: 

  • Il volontario che svolge la propria opera a titolo gratuito;
  • Il soggetto che svolge prestazioni retribuite ma che non rientrano nei ruoli e nella mansioni sopra menzionati: a titolo esemplificativo il custode, l’addetto alle pulizie).
  • Il soggetto che svolge prestazioni rientranti nella sua attività professionale regolata da albi/ordini;
  • Il collaboratore amministrativo-gestionale;

Dipendenti pubblici: I dipendenti pubblici potranno prestare la loro opera di collaborazione nei confronti di Federazioni sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva, Associazioni benemerite, Coni, Cip e Sport e Salute spa, sia a titolo di volontariato sia verso il riconoscimento di un compenso, purché avvenga fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio. 

Nel caso di volontariato si rende necessaria una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza; 

Nel caso di lavoro retribuito necessita una autorizzazione preventiva che dovrà essere rilasciata o rigettata entro 30 gg dalla richiesta, sulla base di parametri che verranno stabiliti da apposito decreto. In mancanza di risposta nei termini indicati, l’autorizzazione si intenderà accolta.

Collaborazioni Coordinate e Continuative: (CO.CO.CO SPORTIVE)  Viene innalzato a 24 ore settimanali, escluse quelle impiegate per la partecipazione a manifestazioni sportive competitive, il limite entro cui si ha la presunzione che il rapporto di lavoro sportivo sia una Collaborazione coordinata e continuativa, il che non significa che, ricorrendone i presupposti non si possa optare per questo inquadramento anche per orari superiori. 

Tutti i rapporti di cococo dovranno essere comunicati al RAS, come era già stato previsto per quelli di lavoro subordinato, anche nel caso i compensi previsti siano inferiori all’importo di euro 5000,00. In pratica tutti i contratti di lavoro  vanno comunicati al RAS senza distinzione di fascia di esenzione.   Le comunicazioni al RAS dovranno essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto. L’iscrizione al libro unico del lavoro potrà avvenire in un’unica soluzione, entro 30 gg.  dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti potranno essere erogati anche in anticipo.

Per il periodo di prima applicazione delle nuove norme sul lavoro sportivo, sia gli adempimenti che i versamenti dei contributi previdenziali, e limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Collaborazioni Amministrativo Gestionali: Pur non trattandosi di lavoratori sportivi viene confermato che potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive dei cococo sportivi. Diversa invece la procedura di inquadramento che dovrà obbligatoriamente passare tramite le normali comunicazioni preventive al Centro impiego. Le collaborazioni amministrative -gestionali sono assoggettate ad INAIL.  Vi è obbligo di rilasciare il cedolino anche per importi inferiori ai 15000,00 euro, a differenza delle collaborazioni sportive.

Apprendistato: Viene fissata a 14 anni l’età minima per l’apprendistato in ambito sportivo ed è richiesta la comunicazione del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante.

Rimborsi Spese a Volontari: Ci si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto lavoro-subordinato o autonomo con la stessa asd/ssd per la quale prestano la loro attività. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo.  Possono essere erogati rimborsi spese a   fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art.  46 del Dpr 445/2000 per un importo non superiore ad € 150,00 mensili per ciascun percipiente, purché l’organo sociale competente abbia deliberato sulla tipologia di spesa e sulle attività di volontariato per le quali tale procedura sia ammessa. Detto rimborso deve far riferimento a spese di vitto, alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente . Detti rimborsi non concorrono alla formazione del reddito per il volontario.  I volontari sono soggetti ad assicurazione  r.c.t, che sia inserita nel tesseramento o nel caso nn ci fosse tale copertura ricompresa deve essere posta a carico del sodalizio sportivo.

Giudici e Direttori di gara: Per il settore dilettantistico viene previsto che, per tali soggetti, è sufficiente la comunicazione o la designazione della Federazione, della DSA, dell’EPS, per ogni singola prestazione affinché possa essere erogato un rimborso forfettario per le spese sostenute per le attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di € 150,00 mensili, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute degli stessi enti.

Le comunicazioni al Centro Impiego potranno essere effettuate cumulativamente per un ciclo non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare, da effettuarsi tramite il Ras da parte del sodalizio, dell’Eps, DSA o Federazione.

Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni invece ogni FSN, DSA, EPS di competenza, oppure direttamente tramite le proprie affiliate, si deve provvedere alla comunicazione all’interno del Ras, dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti agli stessi. L’iscrizione nel LUL invece può avvenire in un’unica soluzione alla fine di ciascun anno di riferimento entro i 30 giorni successi seppur i compensi possono essere pagati anticipatamente.

Esclusione Inail: Per tutte le figure diverse dai lavoratori dipendenti viene prevista l’esclusione ai fini Inail, dal momento che la tutela assicurativa è legata al tesseramento. Oltre ad essere un importante definizione che agevola i sodalizi da un punto di vista economico, ciò comporta anche per l’ente il non dover aprire una preventiva posizione Inail (Pat). Tale esclusione vale per i cococo sportivi e per i collaboratori a p.iva ma non opera per i collaboratori amministrativo-gestionali, che pur beneficiando delle agevolazioni fiscali, non sono comprese tra le figure espressamente previsto dall’art. 25 del Decreto 36/2021.

Sicurezza sul Lavoro: E’ stabilito che per i rapporti di lavoro sportivo con compensi non superiori ad € 5.000,00 il club non sia obbligato a informare sui rischi specifici esistenti negli ambienti ove svolgerà le mansioni e neanche sull’obbligo di adozione dei dispositivi individuali di protezione. E’ comunque attesa una precisazione da parte degli Enti competenti.

Esclusione Irap per compensi inferiori a euro 85.000:   E’ prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di € 85.000,00.

Contributo a sostegno dei piccoli club:  In favore della Asd e Ssd iscritte al Ras con ricavi relativi all’esercizio precedente fino a 100 mila euro, qualora si avvalgano di collaboratori sportivi, viene riconosciuto un contributo pari all’ammontare dei contributi previdenziali rimasti a carico del club e versati per le collaborazioni relative ai mesi da luglio a novembre 2023 compresi. Le modalità operative dovranno essere definite da apposito decreto.

Irap: esclusi dalla base imponibile irap i compensi erogati ai co.co.co sportivi dilettanti, per un importo fino ad euro 85.000 in riferimento ad ogni percipiente.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: Ai lavoratori sportivi si applica la disciplina del D.lgs.81/2008 in quanto lavoratori; in caso di co.co.co sportivi, che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro, si applicano le disposizioni semplificate dell’articolo 21 del d.lgs. 81/2008 comma 2 previste per i lavoratori autonomi. Attenzione: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui, è obbligo l’applicazione del D.LGS. 81/2008 nella disciplina ordinaria, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

A cura dello Studio Tributario Rag. Francesco Salani

Tributarista Qualificato – Professionista Certificato UNI 11511:2013
Iscritto al N. 1024 Istituto Nazionale Tributaristi

info@studiotribuariosalani.it

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Il CSEN riparte: grande successo per il Trofeo Maestro Romani

Domenica 27 Marzo al Palazzetto di Viareggio si è svolta la 30a edizione della Coppa Carnevale di Karate. Un’edizione speciale, intitolata a Francesco Romani, il Maestro. Dopo la scomparsa di questa figura così importante per lo sport cittadino e per lo sviluppo e diffusione delle Arti Marziali in Italia, nonché decano del CSEN,  l’opera del dirigente del Centro Sportivo educativo Nazionale continua tramite il figlio Paolo, che in veste di Presidente del Comitato Provinciale ha organizzato questo evento, che segna la ripartenza del settore gare ed eventi dopo un periodo complicato.
Da più parti è stato apprezzato l’imponente servizio di assistenza e controllo imposto dalle regole anti Covid, con un dispiegamento di volontari veramente impressionante: si sono mobilitati gli allievi del maestro, tra cui il maestro Massimo Palagi, Alice Dubbiosi e Melissa Ballati, due storiche cinture nere del Budokan, Rebecca Bertolucci, allieva del Maestro Romani, il maestro Brunello Balderi, i maestri Chesi, Mannocchi e Lemmetti, gli aikidoka Alberto Grazi, Emanuele Pannella, Simone Bergamini, Matteo Paoli, i genitori di alcuni atleti impegnati nella gara che si sono impegnati nell’accoglienza del pubblico, gli amici Matteo Domenichelli, Veronica Barsi, Andrea Federigi, Stefano Neri, Andrea Fibbiani, Luca De Prete, il judoka Filippo e la mamma Claudia Pardini e molti altri ancora che continuano a loro modo l’opera del Maestro. Le istituzioni e le Società hanno rivolto molti complimenti allo staff organizzatore, nessun dettaglio è stato trascurato e alla fine il risultato è stato memorabile, in linea con gli standard del CSEN.

Il periodico servizio di sanificazione tatami

Una gara che si è svolta senza intoppi, fluida e che ha visto l’entusiasmo di atleti di ogni età che fremevano per tornare a gareggiare all’interno di un palasport: un successo che è andato oltre ogni aspettativa. Immancabile la presenza del Maestro Vittorio Giusti, figura storica del CSEN e del Panathlon, grande amico e compagno d’avventure del Maestro Romani e che ha premiato centinaia di atleti.

I presidenti Csen della Toscana, Lucca, Pisa e Livorno

Da un punto di vista sportivo la competizione ha visto la seguente classifica finale:
Prima classificata Karate Pisa, seconda classificata Tiger Team, terza classificata Mistral Karate, quarta classificata Karate Kwai, quinta classificata asd Budokan Versilia.

Classifiche:

Palloncino:

  1. Tiger
  2. Accademia dello sport
  3. Shingtai
  4. Karate Livorno
  5. AKS Firenze

Kata adulti:

  1. Karate Pisa
  2. Spazio Sport
  3. Mistral Karate, Master Rapid, Karate KWAI
  4. Budokan Versilia
  5. Sporting Club Yoseikan

Kata bambini:

  1. Tiger team
  2. Accademia dello sport
  3. Karate Pisa
  4. Karate KWAI
  5. Mistral Karate

 

Il servizio di controllo
La Professoressa Antonella Padolecchia, il Presidente CSEN Lucca Paolo Romani, Il Maestro Vittorio Giusti, Luigi Merlini, Tamara Carli Presidente CSEN Pisa, il Maestro Fragale, il Maestro Alessandro Fasulo, Presidente CSEN Livorno e il Presidente del CSEN Toscana Michele Falvino
I Maestri Castellucci e Gasperini

Paolo Romani e il dott. Stefano Ferrari
Il Presidente CSEN Toscana Michele Falvino e il referente del settore danza del CSEN Lucca Federico Spagnesi
l’assessore allo sport Rodolfo Salemi

Michele Falvino, Tamara Carli, Fabio Castellucci, Paolo Romani

Un ringraziamento particolare va alle figure del CSEN presenti al Palasport, dalla presidente del Comitato di Pisa Tamara Carli che con il suo staff ha coordinato egregiamente la segreteria della gara, al Maestro Alessandro Fasulo, Presidente del CSEN Livorno, dal Maestro Fabio Castellucci, a capo dello staff arbitrale, al referente del settore danza CSEN del comitato di Lucca Federico Spagnesi. Nonostante gli impegni a cui è chiamato ad assolvere per l’incarico di Presidente del Comitato Regionale Toscano, Michele Falvino ha portato i saluti di tutti i Presidenti Provinciali e ha fatto sentire la vicinanza del CSEN Toscana.

Michele Falvino e il Maestro Vittorio Giusti

Un’ulteriore dimostrazione della professionalità dell’Ente nella divulgazione e promozione dello sport anche in momenti difficili. Durante la pandemia il CSEN ha fatto di tutto per assistere le associazioni sportive, attività che hanno sofferto più di tutti in questi due anni e anche nella ripartenza è stata messa punto un’organizzazione che ha messo al primo posto gli atleti e le loro Società. L’organizzazione vuole ringraziare, oltre a Delia Piralli, della Direzione Nazionale CSEN, il Presidente del CSEN Prof. Francesco Proietti, da sempre vicino ai comitati provinciali diffusi su tutto il territorio italiano.
Il prossimo anno oltre al kata verrà dato spazio anche al kumite e la gara sarà collocata nel classico periodo di Carnevale, permettendo così ad altre associazioni ubicate in altre regioni italiane di partecipare all’evento.
Paolo Romani nel discorso d’apertura ha voluto appellarsi allo sport, quale rimedio ai mali di questo periodo, come punto di riferimento valoriate solido e ancora dotato di una sua purezza. Lo spirito che manda avanti lo sport di base è un esempio da seguire: sacrificio e duro lavoro che spesso viene dimenticato ma che occasioni del genere devono sicuramente omaggiare, celebrando quelle persone “normali” che quotidianamente aprono le loro palestre e forniscono un punto di riferimento a famiglie intere.

 

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SPESE DI SANIFICAZIONE

E’ stato approvato con data 16 settembre il decreto di attuazione relativo al contributo a fondo perduto per le spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione sostenute nel periodo emergenziale previsto dal Decreto Sostegni bis.
Beneficiarie del contributo sono le Associazioni Sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni, affiliate ad una federazione o ad un ente di promozione sportiva che non abbiano cessato la propria attività alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., e le Società Sportive professionistiche che nel corso del 2020 non abbiano superato un valore della produzione pari ad euro 100 milioni.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute nel periodo dal 24 ottobre 2020 al 31 agosto 2021

relativamente a (il 70% del contributo dovrà riguardare le spese di cui alle lettere a),b),c) e g) ):

  1. a)  Somministrazione di Tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che

    presentano domanda di accesso;

  2. b)  La sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la

    domanda di accesso al contributo;

  3. c)  L’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti, e di dispositivi di protezione individuale,

    quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano

    conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

  4. d)  L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. e)  L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  1. f)  La somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-COV-2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
  2. g)  I costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
  3. h)  Gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’art 2;

Le domanda dovrà essere presentata telematicamente con le modalità che verranno pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport, allegando alla domanda la documentazione attestante le spese sostenute e le relative quietanze di pagamento.

 

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Decreto Sostegni: le novità in sintesi per il mondo No Profit

Venerdì scorso, 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte.

Contributo a fondo perduto

Rientrano pertanto tra i beneficiari del contributo anche tutte le associazioni sportive e Società sportive, nonché tutte la associazioni ricreativo culturali e Aps purché dotate di P.iva. Restano pertanto escluse dal contributo quelle associazioni che svolgono soltanto Attività Istituzionale e sono munite di solo codice fiscale.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

Registri Iva precompilati

Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione

Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

Annullamento dei carichi

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Definizione avvisi bonari non spediti

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche

Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.
Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.

Proroga termini adeguamento statuti al codice del terzo settore per Odv, Aps, Onlus e rinvio Riforma dello sport

L’art. 14 comma 2 del decreto “Sostegni” prevede lo slittamento al 31 maggio 2021 del termine per l’adeguamento degli statuti previsto dal D. lgs 117/2017, che consentiva di modificare gli statuti sulla base della riforma del Terzo Settore con le maggioranze semplificate previste dall’assemblea ordinaria. Nessuna proroga ad oggi è invece stata prevista per l’approvazione dei Rendiconti relativi all’anno 2020.

Viene inoltre previsto il rinvio al 2022 dell’entrata in vigore della riforma dello sport.

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